Legge gelli

Gestisci una struttura sanitaria? Fai attenzione ai nuovi obblighi assicurativi previsti dalla recente Legge Gelli

LEGGE GELLI

Nuove coperture assicurative obbligatorie

Legge Gelli cosa cambia? La legge 8 marzo 2017, n. 24,  – Legge Gelli Bianco (qui il testo completo sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) – entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha introdotto nuovi criteri per la copertura assicurativa obbligatoria, a carico delle strutture e degli esercenti l’attività sanitaria.

La nuova impostazione pone a carico delle strutture sanitarie i maggiori oneri nei casi di ‘malpractice’, sia riguardo alla gestione che al risarcimento del danno, mentre riduce drasticamente la possibilità di coinvolgimento del personale medico e paramedico che opera all’interno delle stesse in regime di lavoro dipendente o libero professionale.

In base alla nuova legge Gelli, i liberi professionisti che operano con continuità all’interno delle strutture sono equiparati ai dipendenti e non sarà più possibile quindi il loro coinvolgimento nel risarcimento del danno, fatto salvo il caso di “colpa grave” che ben difficilmente potrà trovare applicazione, Il principio, sia ben inteso, vale anche per i piccoli centri plurispecialistici e i centri odontoiatrici sempre più diffusi nel nostro territorio.

Anche il direttore sanitario è una figura importante che va adeguatamente tutelata e non sempre il mercato assicurativo è in grado di proporre un’idonea copertura per tale figura professionale.

Se anche tu gestisci strutture sanitarie ed hai una società di capitali (SRL, SRLS, SPA, ecc…) avrai sicuramente degli obblighi assicurativi a cui adempiere!

FAQ

La Legge Gelli in breve

01. COS’È LA LEGGE GELLI BIANCO?

La Legge n. 24/2017 (c.d. “Gelli”) in vigore dal 1° aprile 2017, stabilisce i criteri e le procedure per il risarcimento dei danni in ambito sanitario, identificando nelle strutture sanitarie il principale soggetto al quale far riferimento in caso di contenzioso e attenuando la responsabilità personale dei medici sia in ambito penale che civile.

L’obiettivo è di indirizzare le richieste risarcitorie dei pazienti verso le strutture sanitarie.

02. QUALI SONO LE ATTIVITÀ COINVOLTE?

La Legge è rivolta ai professionisti sanitari, in particolare, alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (società di persone, società di capitali, studi associati e S.T.P.)

03. COS’È CAMBIATO PER IL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA?

È cambiato molto per i liberi professionisti che operano stabilmente all’interno di strutture sanitarie per i quali la nuova legge ha previsto l’obbligo di rispondere personalmente dei danni cagionati ai pazienti esclusivamente nel caso di accertato dolo e colpa grave.

In sede penale si è ridotta sensibilmente la possibilità di condanna.

In sede civile è cambiato ben poco per i professionisti che esercitano nel proprio studio.

04. COS’È CAMBIATO PER LE STRUTTURE SANITARIE?

Sono aumentati gli oneri a carico della struttura e le responsabilità nei casi di malpractice sanitaria. Si è ridotta inoltre la possibilità del coinvolgimento degli esercenti l’attività sanitaria responsabili del sinistro.

05. HO STIPULATO UNA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STUDIO DOVE SONO COPERTI ANCHE I DIPENDENTI, PUÒ BASTARE?

Quasi certamente no, le polizze studi/uffici presenti sul mercato non coprono i danni cagionati a seguito dell’attività professionale: in caso di richiesta di risarcimento danni la struttura potrebbe risultare scoperta.

06. SARÒ COPERTO ALLORA CON LA MIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI MEDICO?

No, la polizza professionale stipulata dal professionista non risponderà dei danni attribuibili alla struttura/società, in quanto il soggetto giuridico assicurato è il professionista e non la società.

07. COME POSSO TUTELARMI ALLORA?

Stipulando un’apposita polizza di Responsabilità Civile Professionale per le strutture. La Legge Gelli prevede in alternativa la costituzione di un fondo patrimoniale a garanzia dei danni cagionati ai pazienti, ma si tratta di una modalità attivabile solo da strutture complesse.

08. COSA PREVEDE LA COPERTURA ASSICURATIVA?

La copertura assicurativa deve valere per la responsabilità che ricada sulla struttura per fatto degli esercenti l’attività sanitaria operanti al suo interno.

Deve inoltre comprendere la responsabilità personale degli esercenti la professione sanitaria con l’esclusione della colpa grave.

09. QUANTO COSTA?

Il premio della polizza varia in base al Fatturato.

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